CAPO I
PROVVEDIMENTI RELATIVI Al MATRIMONI
Art. 1 - Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con
persona appartenente ad altra razza è proibito.
Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.
Art. 2 - Fermo il divieto di cui all'art. l, il matrimonio del cittadino
italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo
consenso del Ministro per l'interno.
I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda
fino a lire diecimila.
Art. 3 - Fermo sempre il divieto di cui all'art. l, i dipendenti delle
Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del
Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni
delle Provincie, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni
sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone
di nazionalità straniera.
Salva l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni
previste dall'art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la
perdita dell'impiego e del grado.
Art. 4 - Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3, gli italiani non
regnicoli non sono considerati stranieri.
Art. 5 - L 'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di
matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle
dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi
i richiedenti.
Nel caso previsto dall'art. 1, non procederà ne alle pubblicazioni ne alla
celebrazione del matrimonio.
L 'ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente
articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
Art. 6 - Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere
trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell'art. 5 della
legge 27 maggio 1929- VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione
delI'art. I.
Al ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è
vietato l'adempimento di quanto è disposto dal primo comma dell'art. 8
della predetta legge.
I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire
cinquemila.
Art. 7 - L 'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla
trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l' osservanza
del disposto dell'art. 2 è tenuto a farne immediata denunzia all'autorità
competente.
CAPO Il
DEGLI APPARTENENTI ALLA RAZZA EBRAICA
Art. 8 - Agli effetti di legge:
a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza
ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;
b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno
di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera;
c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza
ebraica qualora sia ignoto il padre;
d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori
di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla
religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica,
ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo.
Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di
nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del
1° ottobre 1938-XVI, apparteneva a religione diversa da quella ebraica.
Art. 9 - L 'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed
annotata nei registri dello stato civile e della popolazione.
Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che
riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa menzione
di tale annotazione.
Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessioni o
autorizzazioni della pubblica autorità.
I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con
l'ammenda fino a lire duemila.
Art. 10 - I cittadini di razza ebraica non possono:
a) prestare servizio militare in pace e in guerra;
b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori od incapaci non
appartenenti alla razza ebraica;
c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate
interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1
del R. decreto-legge 18 novembre 1929-V111, n. 2488, e di aziende di
qualunque natura che impieghino cento o più persone, ne avere di dette
aziende la direzione ne assumervi comunque, l'ufficio di amministratore o
di sindaco;
d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo
superiore a lire cinquemila;
e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un
imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non
esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti
eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla
proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n.
1743.
Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto
coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni
e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l'attuazione delle
disposizioni di cui alle lettere c), d), e).

Art. 11 - Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria
potestà sui figli che appartengano a religione diversa da quella ebraica,
qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non rispondente
ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.
Art. 12 - Non possono avere alle proprie dipendenze persone
appartenenti alla razza ebraica:
a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;
b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o
che ne sono controllate;
c) le Amministrazioni delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende,
comprese quelle di trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute
col concorso delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;
d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate;
e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e
denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti
collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto
pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a
tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi
di carattere continuativo;
f) le Amministrazioni delle Aziende annesse o direttamente dipendenti
dagli Enti di cui alla precedente lettera e/o che attingono ad essi, in
modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini,
nonché delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del
suo importo, con la partecipazione dello Stato;
g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;
h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.
Art. 14- Il Ministro per
l'interno, sulla documentata istanza degli interessati, può caso per caso,
dichiarare non applicabili le disposizioni degli articoli 10 e Il, nonché
dell'art. 13, lett. h):
a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale,
etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;
b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
1) mutilati, invalidi,
feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica,
mondiale, etiopica, spagnola;
2) combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, che
abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra;
3) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;
4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel
secondo semestre del 1924;
5) legionari fiumani;
6) abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini
dell'art. 16.
Nei casi preveduti alla lett.
b), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone
ivi elencate, anche se queste siano premorte.
Gli interessati possono richiedere l'annotazione del provvedimento del
Ministro per l'interno nei registri di stato civile e di popolazione. Il
provvedimento del Ministro per l'interno non è soggetto ad alcun gravame,
sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.
Art. 15 - Ai fini dell'applicazione dell'art. 14, sono considerati
componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i
discendenti fino al secondo grado.
Art. 16 - Per la valutazione delle speciali benemerenze di cui
all'articolo 14 lett. b), n. 6, è istituita, presso il Ministero
dell'interno, una Commissione composta dal Sottosegretario di Stato
all'interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale
Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza
Nazionale.
Art. 17 - È vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel
Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo. [...]
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Ciano - Solmi - Di Revel - Lantini
Visto, il Guardasigilli: Solmi
(Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1938-XVII. Atti del
Governo, registro 403, foglio 76, Mancini).