Vittorio Emanuele III
per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione
Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31
gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la
difesa della razza nella scuola italiana;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione
nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;
Art. 1. All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di
qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia
riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza
ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso
anteriormente al presente decreto; nè potranno essere ammesse
all'assistentato universitario, nè al conseguimento dell'abilitazione alla
libera docenza.
Art. 2. Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia
riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza
ebraica.
Art. 3. A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza
ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art.
1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale
insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e
assistenti universitari, il personale di vigilanza delle scuole
elementari. Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi
dall'esercizio della libera docenza.
Art. 4. I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle
Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle
dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.
Art. 5. In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere
ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già
iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.
Art. 6. Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza
ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se
egli professi religione diversa da quella ebraica.
Art. 7. Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al
Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro per l'educazione
nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia
inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia,
mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI
Vittorio Emanuele
Mussolini, Bottai, Di Revel
Visto il Guardasigilli: Solmi
(Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1938-XVI.
Atti del Governo, registro 401, foglio 76. - Mancini)