Io Emanuele III
per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione
Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia
Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n.
1390;
Veduto il R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630;
Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione
elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 877, e
successive modificazioni;
Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dettare ulteriori
disposizioni per la difesa della razza nella Scuola italiana e di
coordinarle in unico testo con quelle sinora emanate;
Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Duce, Primo Ministro
Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Nostro Ministro
Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per
le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e
grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono
essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in
graduatorie di concorsi anteriormente al presente decreto; né possono
essere ammesse al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.
Agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati quelli relativi agli
istituti di educazione, pubblici e privati, per alunni italiani, e quelli
per la vigilanza nelle scuole elementari.
Art. 2. Delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze,
lettere ed arti non possono far parte persone di razza ebraica.
Art. 3. Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private,
frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di
razza ebraica. è tuttavia consentita l'iscrizione degli alunni di razza
ebraica che professino la religione cattolica nelle scuole elementari e
medie dipendenti dalle Autorità ecclesiastiche.
Art. 4. Nelle scuole d'istruzione media frequentate da alunni italiani è
vietata l'adozione di libri di testo di autori di razza ebraica. Il
divieto si estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione di
più autori, uno dei quali sia di razza ebraica; nonché alle opere che
siano commentate o rivedute da persone di razza ebraica.
Art. 5. Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello
Stato, speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il
numero di essi non sia inferiore a dieci. Le comunità israelitiche possono
aprire, con l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale,
scuole elementari con effetti legali per fanciulli di razza ebraica, e
mantenere quelle all'uopo esistenti. Per gli scrutini e per gli esami
nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario.
Nelle scuole elementari di cui al presente articolo il personale potrà
essere di razza ebraica; i programmi di studio saranno quelli stessi
stabiliti per le scuole frequentate da alunni italiani, eccettuato
l'insegnamento della religione cattolica; i libri di testo saranno quelli
di Stato, con opportuni adattamenti, approvati dal Ministro per
l'educazione nazionale, dovendo la spesa per tali adattamenti gravare
sulle comunità israelitiche.
Art. 6. Scuole d'istruzione media per alunni di razza ebraica potranno
essere istituiti dalle comunità israelitiche o da persone di razza
ebraica. Dovranno all'uopo osservarsi le disposizioni relative
all'istituzione di scuole private. Alle scuole stesse potrà essere
concesso il beneficio del valore legale degli studi e degli esami à sensi
dell'art.15 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI n.928, quando abbiano
ottenuto di far parte in qualità di associate dell'Ente nazionale per
l'insegnamento medio: in tal caso i programmi di studio saranno quelli
stessi stabiliti per le scuole corrispondenti frequentate da alunni
italiani, eccettuati gli insegnamenti della religione e della cultura
militare. Nelle scuole d'istruzione media di cui al presente articolo il
personale potrà essere di razza ebraica e potranno essere adottati libri
di testo di autori di razza ebraica.
Art. 7. Per le persone di razza ebraica l'abilitazione a impartire
l'insegnamento medio riguarda esclusivamente gli alunni di razza ebraica.
Art. 8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale
di razza ebraica appartenente ai ruoli per gli uffici e gli impieghi di
cui al precedente art.1 è dispensato dal servizio, ed ammesso a far valere
i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza ai sensi delle
disposizioni generali per la difesa della razza italiana. Al personale
stesso per il periodo di sospensione di cui all'art.3 del R. decreto legge
5 settembre 1938-XVI, n. 1390, vengono integralmente corrisposti i normali
emolumenti spettanti ai funzionari in servizio. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto i liberi docenti di razza ebraica decadono
dall'abilitazione.
Art. 9. Per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie per alunni di
razza ebraica saranno preferiti gl'insegnanti dispensati dal servizio a
cui dal Ministro per l'interno siano state riconosciute le benemerenze
individuali o familiari previste dalle disposizioni generali per la difesa
della razza italiana. Ai fini del presente articolo sono equiparati al
personale insegnante i presidi e direttori delle scuole pubbliche e
private e il personale di vigilanza nelle scuole elementari.
Art. 10. In deroga al precedente art. 3 possono essere ammessi in via
transitoria a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica
già iscritti nei passati anni accademici a Università o Istituti superiori
del Regno. La stessa disposizione si applica agli studenti iscritti ai
corsi superiori e di perfezionamento per i diplomati nei Regi
conservatori, alle Regie accademie di belle arti e ai corsi della Regia
accademia d'arte drammatica in Roma, per accedere ai quali occorre un
titolo di studi medi di secondo grado o un titolo equipollente. Il
presente articolo si applica anche agli studenti stranieri, in deroga alle
disposizioni che vietano agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora
nel Regno.
Art. 11. Per l'anno accademico 1938-39 la decorrenza dei trasferimenti e
delle nuove nomine dei professori universitari potrà essere protratta al
1° gennaio 1939-XVII. Le modificazioni agli statuti delle Università e
degl'Istituti d'istruzione superiore avranno vigore per l'anno accademico
1938-39, anche se disposte con Regi decreti di data posteriore al 29
ottobre 1938-XVII.
Art. 12. I Regi decreti-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, e 23
settembre 1938-XVI, n.1630, sono abrogati. è altresì abrogata la
disposizione di cui all'art.3 del Regio decreto legge 20 giugno 1935-XIII,
n.1071.
Art. 13. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la
conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla
presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia
inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938 - XVII
Vittorio Emanuele
Mussolini, Bottai, Di Revel
Visto il Guardasigilli: Solmi |

Giuseppe Bottai
(1895 - 1959) |